Art. 1. Autorizzazioni 1. Le missioni di servizio che il personale provinciale debba compiere sono autorizzate: a) dal Dirigente del Servizio per le missioni da effettuarsi nell'ambito del territorio nazionale; b) dal competente Assessore o dal Presidente della Giunta provinciale per missioni da effettuarsi all'estero. 2. Per le missioni di lunga durata, qualora cio si renda necessario per consentire un efficace svolgimento della missione, con provvedimento della Giunta provinciale possono essere indicate specifiche modalita' di svolgimento e fissato un trattamento economico di missione anche diverso da quello disciplinato dal presente regolamento, per un equo ristoro delle spese e dei disagi sopportati dai dipendenti. In ogni caso la correlativa spesa deve essere contenuta entro i limiti gia' fissati per missioni similari.