Art. 1.
                           Autorizzazioni
 
  1.  Le  missioni  di  servizio  che  il personale provinciale debba
compiere sono autorizzate:
   a) dal Dirigente del  Servizio  per  le  missioni  da  effettuarsi
nell'ambito del territorio nazionale;
   b)   dal  competente  Assessore  o  dal  Presidente  della  Giunta
provinciale per missioni da effettuarsi all'estero.
  2. Per le missioni di lunga durata, qualora cio si renda necessario
per  consentire  un  efficace   svolgimento   della   missione,   con
provvedimento   della  Giunta  provinciale  possono  essere  indicate
specifiche  modalita'  di  svolgimento  e  fissato   un   trattamento
economico  di  missione  anche  diverso  da  quello  disciplinato dal
presente regolamento, per un equo ristoro delle spese  e  dei  disagi
sopportati  dai  dipendenti.  In  ogni caso la correlativa spesa deve
essere contenuta entro i limiti gia' fissati per missioni similari.